La Legge 31 gennaio 1992, n° 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”, ha previsto all’articolo 8, l’obbligatorietà che una quota del 3% degli utili netti delle società cooperative debba essere corrisposta a dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

All’articolo 11 della stessa legge vengono identificati i soggetti giuridici che possono costituire tali fondi: “le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo n° 1577 del 14 dicembre 1947, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale, possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

...deve inoltre essere devoluto ai fondi il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati...

...lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi o dalla pubblica amministrazione. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

...i versamenti ai fondi...sono esenti da imposte e sono deducibili nel limite del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione...” .




Decreto 460/97 “Legge istitutiva degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), prevede all’articolo 13 “erogazioni liberali”:

Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n° 917, sono apportate le seguenti modifiche

“...le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore ai 4 milioni di lire, a favore di ONLUS, nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 legge n° 3818 del 15 aprile 1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, morte, sono deducibili fiscalmente...

...le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, per importo non superiore a 4 milioni o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, sono deducibili...

...le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, sono deducibili.

...le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53. comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi...”




D.L. 460/97 articolo 29 “Titoli di solidarietà”
  1. Per l’emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile del reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
  2. Con lo stesso Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo.


Decreto 8 giugno 1999 n. 328, del Ministero del tesoro "Regolamento recante norme di attuazione dell’ art. 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, concernente l’emissione di titoli da denominarsi di solidarietà".

ARTICOLO 1

1. I titoli da denominarsi "di solidarietà", di cui all’art. 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.

2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l’emissione dei "titoli di solidarietà" e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa.

3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d’Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al rendiob comunicato nel mese precedente.

ARTICOLO 2

1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell’emissione dei titoli di solidarietà è stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob)

ARTICOLO 3

1. Sono abilitati all’emissione dei titoli di solidarietà: le banche come definite dal decreto legislativo 1/9/93, n.385; gli intermediari finanziari di cui all’ art. 107 del medesimo decreto legislativo.

2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l’obbligo di:

a. destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle Onlus medesime:

b. tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73, n.600 e successive modificazioni.

1. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2. Valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ARTICOLO 4

1. I soggetti di cui all’art. 3 entro il mese di marzo di ogni anno devono comunicare all’istituendo organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell’anno precedente, nonché le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le Onlus destinatarie.

2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell’organismo di controllo, di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96, n. 662



Legge 30 luglio 1990, n° 218
, recante la titolazione “Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico” che ha dato l’avvio al processo di riforma dell’intero settore bancario e creditizio consentendo agli enti pubblici bancari di sdoppiarsi in fondazioni e in società per azioni.
Questo lento processo di riforma sta consentendo la smobilitazione di ingenti risorse finanziarie che sono indispensabili per alimentare i progetti imprenditoriali del non profit.



Legge 448/98 Art.51 "Agevolazioni per le cooperative sociali".
Finanzia le nuove cooperative sociali nei settori industria, agricoltura, artigianato e servizi alle imprese.
Inoltre offre supporto finanziario e tutoraggio alle cooperative sociali già esistenti che presentano progetti per il consolidamento e per lo sviluppo della propria attività. Altre informazioni su: www.sviluppoitalia.it


 

Segnaliamo un interessante disegno di legge del Senato n° 2588, presentato dal Sen. Maurizio Pieroni che al Titolo II propone una regolamentazione della Finanza etica (per maggiori informazioni).

 

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